GOOGLE sta arrivando ad una inquietante invadenza che ritengo le costerà molto cara in termini di ALTRE MULTE MILIONARIE che le arriveranno dal Garante della Privacy.
ECCO COSA HO NOTATO OGGI.
Ho ricevuto attraverso un programma “non google” l’indirizzo di CIVIDALE di una persona e l’ho copiato nel programma Blocco note. Poi l’ho inserito per lavoro all’interno di una form di un sito (non google) usando il browser Google Chrome.
Poco dopo ho aperto la url di Google Map, GENERICA, senza nessun indirizzo, e Google mi ha proposto CIVIDALE come mappa di partenza.
E questo non è ASSISTENTE VOCALE. Questo vuol dire che il Browser Chrome è in ascolto su tutto quello che digitiamo al di fuori dei siti GOOGLE.
Questa è una GRAVISSIMA violazione della PRIVACY.
Altre perché l’ANSA ha recentemente titolato: “Antitrust: sanzione da oltre 100 milioni a Google” (13 maggio 2021)
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 100 milioni di euro (102.084.433,91) alle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
E ancora recentemente l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) intende imporre una multa plurimilionaria a Google.
(L’ACCC) aveva fatto causa a Google nell’ottobre del 2019 dichiarando che il gigante della tecnologia aveva fuorviato gli utenti su come avrebbe gestito le informazioni di localizzazione raccolte attraverso i dispositivi Android dal gennaio 2017 al dicembre 2018 […] intende imporre una multa di parecchi milioni di dollari australiani. Sulla scia di questa vittoria l’agenzia ha anche sollevato la questione del monopolio legato al Google Play Store e all’Apple Store, entrambi centri di monopolio per la veicolazione di applicazioni sul telefonino. (Fonte: MazzoniNews)
Giusto ieri leggevo questo: https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/liberta-di-espressione-online-garante-privacy-troppo-potere-alle-piattaforme-autorita-nazionali-hanno-gli-strumenti-per-intervenire/ condiviso da senatore italiano Bagnai
Perché Bagnai attenziona i suoi attenti lettori su questo argomento? Ritengo che potrebbe essere perché una parte della politica è intenzionata ad usare, giustamente a mio parere, la normativa europea del GDPR per ripristinare l’equilibrio dello Stato di diritto in rete in Italia.
Riporto dall’articolo sopra linkato:
Sotto l’aspetto normativo, […] , i parametri di riferimento diretto nel GDPR risultano chiari e ineludibili. Fra i vari:
art. 5, con riferimento a limitazione della finalità e della conservazione dei dati;
art. 12, anzitutto con riguardo ai principi della trasparenza (par.1) e alla necessità di un obbligo fattivo e tempestivo (par. 3);
art. 13, con riguardo a tutti i contenuti necessari ai fini di un’informativa adeguata da rilasciare agli interessati;
art. 22, sul divieto di decisioni automatizzate, nella triplice manifestazione del diritto di essere ascoltato, di chiedere l’intervento di un operatore umano e di contestare la decisione stessa;
art. 20, relativo alla portabilità dei dati, necessaria per favorire lo sviluppo dell’economia digitale, oltre che per soddisfare le esigenze degli utenti.Norme che, nel loro insieme, mirano ad assicurare i diritti fondamentali degli interessati connessi alla protezione dei loro dati personali e, al contempo, la corretta circolazione dei medesimi dati, come attesta la denominazione stessa del GDPR.
Va poi considerata la possibile lesione del diritto all’identità digitale, come riconosciuto da tempo anche dal diritto vivente, e della libertà d’impresa e, più in generale, di iniziativa economica. Peraltro non può essere trascurata la dimensione civilistica dei danni espressamente contemplati dal GDPR (art. 82): danni “materiali” (come ad esempio la chiusura di account professionali, soprattutto in termini di perdita di chance) ed “immateriali” (esistenziali o persino biologici, come lesioni quantificabili e verificabili dell’integrità psicofisica, per il vulnus creatosi riguardo a vari frammenti del proprio io e/o a reti di rapporti amicali ed affettivi, oltre che alla possibilità di svilupparne di nuovi), che si pongono quali probabili conseguenze del danno-evento (violazione della normativa in materia di protezione dei dati). Danni che, come insegna anche l’orientamento più recente della Suprema Corte, occorre comunque risarcire se superano la soglia della normale tollerabilità, considerato che discendono dalla violazione di un diritto fondamentale della persona.
Vedrete che la parte politica, che negli ultimi anni non ha ricevuto un comportamento NEUTRALE dalle BIG TECH anzi è stata penalizzata e censurata dai servizi di BIG G (i risultati di ricerca di Google e YouTube), userà le affilate norme del GDPR ed il Garante della Privacy come CLAVA per bastonare BIG G, perché sta diventando sempre più INVADENTE, INDISCRETO, FUORI LUOGO E FUORI LEGGE. E con lui le altre BIG-TECH che invece di fare le PIATTAFORME hanno fatto attività EDITORIALE senza essere EDITORI, eludendo tutte le norme sull’editoria.
Tempo al tempo, stay tuned.